CAPACITÀ FINANZIARIA AUTOTRASPORTATORI
L’iscrizione all’albo autotrasportatori da oggi non è più un problema. La tua capacità finanziaria la garantiamo noi. Ai prezzi più bassi del mercato.
L’Attestazione di Capacità Finanziaria conto terzi può ritenersi assolta con le seguenti modalità
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE DEGLI AUTOTRASPORTATORI CONTO TERZI
I vantaggi della polizza di Responsabilità Civile Professionale sono:
• Velocità di emissione ( rilascio della polizza in massimo 48 ore);
• Nessun immobilizzo di capitali a garanzia del rilascio;
• Nessun cumulo con eventuali ulteriori esposizioni;
• Bassi costi di polizza.
POLIZZA CAUZIONI
Cauzioni per il settore degli autotrasportatori:
POLIZZA FIDEIUSSORIA Per la dimostrazione della capacità finanziaria necessaria per il rinnovo dell’iscrizione all’albo autotrasportatori;
Istruzioni per l’acquisto della polizza:
(1) Stampare la proposta qui accanto per l’acquisto della polizza.
(2) Compilare la proposta in ogni sua parte, apporre timbro e firma.
(3) Inviare il questionario via E-mail all’indirizzo:
robertopaperini@centroserviziassicurativi.com
Capacità Finanziaria Autotrasportatori conto terzi
ULTIMI AGGIORNAMENTI
Lo scorso 4 maggio è entrato in vigore il tanto atteso Decreto della Presidenza del Consiglio che attua il trasferimento delle funzioni relative alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli uffici della Motorizzazione civile (UMC). In che modo? Durante i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Decreto sopra menzionato, ossia fino al 4 novembre 2015, gli uffici delle province e delle città metropolitane competenti continueranno a gestire le istanze ricevute e i procedimenti avviati fino al giorno precedente alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia fino al 3 maggio scorso. A partire dal 4 maggio tutte le nuove pratiche devono essere presentate e lavorate esclusivamente dagli uffici della Motorizzazione. Sembrerebbe molto semplice, ma è evidente che trasferire la cura degli Albi provinciali non può ridursi ad una consegna di fascicoli da un ufficio ad un altro. Come facilitare in concreto il passaggio di funzioni?
Una parziale risposta è giunta dalla circolare ministeriale del 13 maggio, con cui il Ministero dei trasporti fornisce alcune prime istruzioni operative:
• Fino al 4 novembre 2015 sono ancora gli uffici provinciali a richiedere e ricevere gli atti integrativi dei procedimenti avviati entro il 3 maggio scorso, per poterli completare; dal 5 novembre 2015 gli uffici provinciali dovranno consegnare i fascicoli agli UMC, assicurando piena collaborazione in caso di necessità;
• Già dal 4 maggio scorso gli UMC sono incaricati di gestire le nuove pratiche relative all’iscrizione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi non solo all’Albo autotrasporto ma anche al REN e allo scopo devono utilizzare una nuova modulistica, allegata alla circolare ministeriale, non più soggetta a variazioni provinciali ma uniforme a livello nazionale;
• Il termine massimo per completare un iter di autorizzazione all’esercizio della professione è di tre mesi – prorogabile fino a quattro in casi debitamente giustificati – dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda (Regolamento CE 1071/2009). Secondo il Ministero trasferire la tenuta degli Albi agli UMC, con tutte le conseguenti problematiche pratiche, deve considerarsi un giustificato motivo che impone la proroga del termine sopra indicato. Dunque, in questa fase transitoria le imprese di autotrasporto devono aspettare quattro mesi per ottenere l’autorizzazione ad esercitare l’attività.
TUTTE LE NOVITA’
A seguito dell’approvazione della Legge di stabilità 2015, nuove ed importanti novità sono state introdotte anche nel settore dell’autotrasporto ed in particolare dal 1° gennaio 2015 entrerà in vigore la modifica delle modalità di dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, la norma recita infatti che: “Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011 (attestazione del revisore contabile), oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell’idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo del presente comma.” L’occasione è gradita per confermare che è in via di definizione un nuovo prodotto assicurativo del ramo Cauzioni che ci consentirà di risolvere il gap creatosi per effetto della entrata in vigore della nuova normativa.
Informiamo inoltre che grazie alla nostra specializzazione nello specifico settore abbiamo la possibilità di supportarvi anche per le situazioni apparentemente più difficili, contattateci!
Ragionier Roberto Paperini
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